cartolarizzazione da dismissioni del patrimonio immobiliare dello Stato e enti pubblici


 

art. 1, D.L. 25.09.2001, n. 351, convertito in

L. 23.11.2001, n. 410

 

La ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico deve essere effettuata con appositi decreti dirigenziali dell’Agenzia del demanio, per individuare i beni immobili suscettibili di essere dismessi di proprietà dello Stato e di enti pubblici.

 

 

art. 3, D.L. 25.09.2001, n. 351, convertito in

L. 23.11.2001, n. 410

 

Gli immobili suscettibili di essere dismessi possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società di cartolarizzazione di cui all’art. 2, c. 1, D.L. 25.09.2001, n. 351, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto, per i beni immobili di enti pubblici, con i Ministri cui compete la relativa vigilanza.

 

 

art. 2, D.L. 25.09.2001, n. 351, convertito in

L. 23.11.2001, n. 410

 

Le società di cartolarizzazione hanno la natura giuridica di società a responsabilità limitata e hanno per oggetto esclusivo la realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti pubblici.

 

Ogni singola operazione di cartolarizzazione viene effettuata da parte della società mediante l’emissione di titoli o l’assunzione di finanziamenti; per ogni operazione sono individuati i relativi immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti.

 

Tali immobili costituiscono patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione e da quello relativo alle altre operazioni di cartolarizzazione.

 


 

r.m. 20.12.2001, n. 215/E, Agenzia delle entrate

 

A fronte del trasferimento a titolo oneroso disposto da un decreto ministeriale, la società di cartolarizzazione corrisponde agli enti un prezzo la cui parte iniziale è versata a titolo definitivo, mentre la parte residua è eventuale e dipende dall’esistenza di una differenza positiva tra ricavi netti di vendita degli immobili e quanto dovuto per il rimborso dei capitali, per il pagamento degli interessi e degli altri oneri connessi all’operazione.

 

La determinazione del prezzo di trasferimento degli immobili, le caratteristiche dell’operazione di cartolarizzazione, l’immissione nel possesso dei beni immobili trasferiti, la gestione degli stessi, le modalità di valorizzazione e rivendita, sono definite con i decreti ministeriali di cui sopra che dispongono il trasferimento stesso alla società di cartolarizzazione.

 

Per quanto riguarda le modalità di gestione e vendita degli immobili trasferiti il decreto emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 30.11.2001 ha stabilito che la gestione e la vendita degli stessi sono affidate agli enti individuati quali proprietari dei beni immobili dai decreti dell’Agenzia del demanio, a favore dei quali la società di cartolarizzazione rilascia procura generale; per lo svolgimento delle attività di gestione e di vendita sono previsti compensi a favore degli enti sotto forma di commissioni.

 

La società di cartolarizzazione, inoltre, è esonerata dalla garanzia per vizi e per evizione che rimane a carico dello Stato ovvero dell’ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore della società.

 

La società di cartolarizzazione, in aderenza all’oggetto sociale definito dall’art. 2 D.L. 25.09.2001, n. 351, convertito in L. 23.11.2001, n. 410, si caratterizza essenzialmente per la sua natura di società veicolo dell’operazione di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato rispetto alla quale non assume rischi imprenditoriali, né alcune obbligazioni tipiche del titolare del diritto di proprietà.