cartolarizzazione da dismissioni
del patrimonio immobiliare dello Stato e enti pubblici
art. 1, D.L. 25.09.2001, n. 351,
convertito in
L. 23.11.2001, n. 410
La ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico
deve essere effettuata con appositi decreti dirigenziali dell’Agenzia del
demanio, per individuare i beni immobili suscettibili di essere dismessi di
proprietà dello Stato e di enti pubblici.
art. 3, D.L. 25.09.2001, n. 351,
convertito in
L. 23.11.2001, n. 410
Gli immobili suscettibili di essere dismessi
possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società di cartolarizzazione di
cui all’art. 2, c. 1, D.L. 25.09.2001, n. 351, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze di concerto, per i beni immobili di enti pubblici, con i
Ministri cui compete la relativa vigilanza.
art. 2, D.L. 25.09.2001, n. 351,
convertito in
L. 23.11.2001, n. 410
Le società di cartolarizzazione hanno la natura giuridica
di società a responsabilità limitata e hanno per oggetto esclusivo la
realizzazione delle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti
dalla dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato e degli altri enti
pubblici.
Ogni singola operazione di cartolarizzazione viene
effettuata da parte della società mediante l’emissione di titoli o l’assunzione
di finanziamenti; per ogni operazione sono individuati i relativi immobili
destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei
concedenti i finanziamenti.
Tali immobili costituiscono patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione e da quello relativo alle altre operazioni di cartolarizzazione.
r.m. 20.12.2001, n. 215/E,
Agenzia delle entrate
A fronte del trasferimento a titolo oneroso disposto
da un decreto ministeriale, la società di cartolarizzazione corrisponde agli
enti un prezzo la cui parte iniziale è versata a titolo definitivo, mentre la
parte residua è eventuale e dipende dall’esistenza di una differenza positiva
tra ricavi netti di vendita degli immobili e quanto dovuto per il rimborso dei
capitali, per il pagamento degli interessi e degli altri oneri connessi
all’operazione.
La determinazione del prezzo di trasferimento degli
immobili, le caratteristiche dell’operazione di cartolarizzazione, l’immissione
nel possesso dei beni immobili trasferiti, la gestione degli stessi, le
modalità di valorizzazione e rivendita, sono definite con i decreti
ministeriali di cui sopra che dispongono il trasferimento stesso alla società
di cartolarizzazione.
Per quanto riguarda le modalità di gestione e
vendita degli immobili trasferiti il decreto emanato dal Ministro dell’economia
e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali il 30.11.2001 ha stabilito che la gestione e la vendita degli stessi
sono affidate agli enti individuati quali proprietari dei beni immobili dai
decreti dell’Agenzia del demanio, a favore dei quali la società di
cartolarizzazione rilascia procura generale; per lo svolgimento delle attività di
gestione e di vendita sono previsti compensi a favore degli enti sotto forma di
commissioni.
La
società di cartolarizzazione, inoltre, è esonerata dalla garanzia per vizi e
per evizione che rimane a carico dello Stato ovvero dell’ente pubblico
proprietario del bene prima del trasferimento a favore della società.
La
società di cartolarizzazione, in aderenza all’oggetto sociale definito
dall’art. 2 D.L. 25.09.2001, n. 351, convertito in L. 23.11.2001, n. 410, si
caratterizza essenzialmente per la sua natura di società veicolo
dell’operazione di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato rispetto
alla quale non assume rischi imprenditoriali, né alcune obbligazioni tipiche
del titolare del diritto di proprietà.